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Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione


Descrizione

Strumenti di tutela per il cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il cittadino interessato ad ottenere un provvedimento amministrativo, può avvalersi di strumenti di tutela sia amministrativa che giurisdizionale. Gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato sono i seguenti:
Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia
Chiunque ha un procedimento amministrativo in corso e riscontra un ritardo nei tempi di conclusione da parte dell'ufficio, può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo rivolgendosi a una figura interna all'amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente.  Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, i privati possono rivolgersi al Segretario Comunale affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
L'esercizio del potere sostitutivo deve essere sollecitato dal privato interessato al provvedimento, mediante richiesta indirizzata al Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Pusceddu nelle seguenti modalità:
  • a mano al Protocollo generale, presso la sede del Comune, in Via Nazionale 21;
  • tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune-siris-or.it,
  • tramite posta ordinaria all'indirizzo comunedisiris@tiscali.it,
  • tramite servizio postale all’indirizzo Via Nazionale n. 21 - 09090 Siris (OR);
  • tramite fax al n. 0783990118.
L’istanza deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente ovvero trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata di cui all’art. 65, c. 1, lett. c bis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Difensore civico
Ha il compito di proteggere i tuoi diritti nei confronti di un’Amministrazione Pubblica, un ente o un soggetto, anche privato, che svolge una funzione pubblica o di pubblico interesse (come i gestori di acqua, luce e gas). Il suo ruolo è molto importante: garantisce efficienza e trasparenza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il Difensore civico è una figura autonoma ed indipendente, non è un politico né un magistrato. E’ scelto tra esperti esterni alla Pubblica Amministrazione e ha la funzione di prevenire, sanare o mediare i conflitti tra amministrazione e cittadini. Il servizio offerto dal Difensore civico è gratuito e rivolto a tutti, senza distinzioni di età, cittadinanza o altro.
Atto di diffida e messa in mora, con eventuale risarcimento del danno
Il cittadino, dopo l’infruttuosa scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, deve notificare a mezzo ufficiale giudiziario apposito atto di diffida e messa in mora, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni affinché l’amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio davanti al giudice amministrativo, nel termine di sessanta giorni a decorrere dallo scadere del termine assegnato con la diffida.
In materia, però è previsto che il ricorso al T.A.R. può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
La Legge n. 241/1990 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Esiste, cioè, la risarcibilità del danno da ritardo. L’azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive (ossia può essere fatto valere) in cinque anni.
Ricorsi in materia anagrafica
Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto. Nei confronti di un provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale d'Anagrafe, per richieste di cambio di abitazione, rilascio di certificati, e quant'altro riguarda l'Anagrafe della Popolazione Residente, è possibile il ricorso gerarchico al Prefetto.
In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al TAR nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche oppure, qualora si ritenga leso in un diritto soggettivo, al Tribunale nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.
Ricorsi in materia di stato civile
Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Ricorsi in materia elettorale
I rimedi giurisdizionali posti a tutela dell'elettorato attivo sono dati dai ricorsi che qualsiasi cittadino può produrre davanti alla Corte d'appello e dal successivo ricorso per cassazione concesso alla parte soccombente, previsti dal d.p.r. n.223/1967. Il ricorso alla Corte d'appello costituisce uno dei casi di esercizio dell'azione popolare a carattere correttivo: è esperibile, quindi, da tutti i cittadini e non solo da quelli direttamente interessati al provvedimento.
La tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, e non ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a.
I ricorsi nell'ambito dell'albo degli scrutatori di seggio elettorale in relazione a possibili esclusioni o inclusioni, sono possibili a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dell'albo degli scrutatori aggiornato, che di norma avviene nel mese di gennaio di ogni anno. I ricorsi devono essere rivolti alla Commissione elettorale circondariale entro 10 giorni dalla conclusione della pubblicazione di cui al punto precedente.
Il ricorso in ambito amministrativo
In tutti i casi per i quali non è contemplata una particolare forma di ricorso, è possibile il ricorso amministrativo o il ricorso amministrativo giurisdizionale. I ricorsi amministrativi possono essere rivolti allo stesso organo che ha emanato l'atto con il quale è stata lesa la situazione giuridica (opposizione), al suo superiore gerarchico (ricorso gerarchico) o ad altro organo.
Nel sistema italiano di giustizia amministrativa sono presenti sia i ricorsi amministrativi, sia la tutela giurisdizionale; se ad essere leso è un diritto soggettivo sussiste la giurisdizione ordinaria, se invece è un interesse legittimo sussiste la giurisdizione amministrativa. I primi sono esperibili innanzi ad organi amministrativi non giurisdizionali e sono, di regola, il ricorso gerarchico proprio e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; sono, invece, esperibili nei soli casi previsti dalla legge il ricorso in opposizione e il ricorso ad altri organi amministrativi (detto ricorso gerarchico improprio).
Il fine del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.
Possono presentare ricorso tutti i soggetti (persona fisiche o giuridiche) che abbiamo un interesse personale, attuale e diretto e cioè tutti coloro che, ritenendosi lesi da un provvedimento della P.A., abbiano interesse all’annullamento di esso, a norma degli artt. 1 e 8 del D.P.R. 1199/1971. Sono giudici amministrativi con competenza generale i tribunali amministrativi regionali (TAR) e il Consiglio di Stato.
Tutela del cittadino in materia di Privacy
L’organo preposto al controllo relativo alla corretta applicazione della normativa in materia di privacy, è il Garante per la protezione dei dati personali  autorità amministrativa collegiale ed indipendente, i cui membri sono nominati dal Parlamento e che opera un controllo preventivo e successivo sulle attività di trattamento di dati personali svolte in Italia. Il Garante, che opera autonomamente dal Governo, ha poteri istruttori, consultivi e sanzionatori, e costituisce il primo grado per il ricorso amministrativo contro eventuali violazioni della normativa. Eventuali decisioni del Garante, assunte in contraddittorio con le parti in causa, sono impugnabili dinanzi alla magistratura.
Il ricorso in materia tributaria
Le controversie aventi ad oggetto i tributi comunali, appartengono alla giurisdizione tributaria. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo grado e dalle corti di giustizia tributaria di secondo grado. Per i procedimenti in materia tributaria è ammesso il ricorso alla corte territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Rimane comunque valido l'istituto dell'autotutela, come disciplinato dalla Legge 27/07/2000, n. 212.
 




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