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Ordinanza sindacale

Adempimenti relativi al piano regionale per la prevenzione degli incendi e per l’igiene pubblica nel centro abitato anno 2025

Data:
Lunedì, 12 Maggio 2025
Ordinanza sindacale

Descrizione

I L S I N D A C O

Premesso che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, con l’approssimarsi della stagione in corso e di quella estiva, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi alla salute umana;

Ritenuto necessario ed urgente tutelare la salute pubblica in particolare, adottando, dovute misure preventive;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 art. 3 comma 3 lettera c) e d);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.”

Considerato che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacce dovute al clima particolarmente favorevole e al persistere della siccità, favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana e nonché il pericolo di incendi, pertanto, occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo al 01 Giugno 2025 il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacce all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze; 

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;

Visto il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265;

Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l’art. 50;

O R D I N A

o Entro il 01 Giugno 2025 tutti i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d’uso del suolo ed ubicati al di fuori del centro abitato, dovranno provvedere alla eliminazione e rimozione di erbe, rovi e sterpi e di qualsiasi altro materiale secco che possa costituire pericolo d’incendio l’area limitrofa alle strade pubbliche creando una fascia di almeno 3 metri ivi comprese le strade comunali e vicinali;

o i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a realizzare una fascia parafuoco avente una larghezza minima di metri 10 intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame.

o i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

o All’interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d’uso, ovvero incolte con presenza di erbacce, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l’asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 01 Giugno 2025; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno, detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di incendio boschivo, di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio.

o Trascorsa la data entro cui effettuare la pulizia delle aree di cui sopra, ovvero, in caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, gli inadempienti verranno diffidati mediante comunicazione scritta (diffida) a cura dell’Ufficio Tecnico, perché provvedano alla ripulitura di tali aree, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di notifica; decorso detto termine si provvederà ad applicare la sanzione prevista.

o Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a cose e persone, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private.

o E’ fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacce spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione confinanti con la pubblica via; 
Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, per le quali non sia già prevista specifica sanzione secondo le disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00; per le sanzioni stabilite ai sensi dell’art. 7- bis del T.U.

267/2000 troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge 689/81 e s.m. i.. Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree indicate nella (diffida) senza che l’interessato abbia ottemperato all’ordine ingiunto si provvederà con l’emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese al contravventore;

In caso di incendio tutti i cittadini, volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, i Vigili del Fuoco, gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, e della Polizia Municipale;

Agli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, Agli Agenti e Ufficiali del Corpo Forestale e di V.A., ai Servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell’Azienda A.S.L. n. 5 – di Oristano, ciascuno per la propria competenza, ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare quanto disposto con la presente Ordinanza.

Per quanto riguarda le ulteriori violazioni alle prescrizioni Regionali antincendio troveranno applicazione le disposizioni all’uopo stabilite;

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n° 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.


Documenti allegati

A cura di

Amministrativo Demografico
Indirizzo: Via Nazionale 21, 09090 Siris (OR)

Telefono:
0783/990208
Email:
comunedisiris@tiscali.it
PEC:
protocollo@pec.comune-siris-or.it

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

12/05/2025 11:42




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